La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all'art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520. La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.
Testo vigente dal 17 febbraio 1953
