La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all'art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520. La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.

Testo vigente dal 17 febbraio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-01-31;47~artunico · fonte del testo