La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, di cui all'art. 1, e' effettuata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - con le norme sancite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, in quanto applicabili. La domanda per la liquidazione delle pensioni, assegni ed indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente all'11 gennaio 1948, detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile di Mogadiscio. Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalle date suddette senza presentare domanda non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Testo vigente dal 27 settembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1180~art4 · fonte del testo