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Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreche' la somma concessa a prestito sia stata gia' impiegata per gli scopi previsti.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;130~artunico · fonte del testo