I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la localita' ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonche' l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Testo vigente dal 21 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art9 · fonte su Normattiva