La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata:

  • 1)dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
  • 2)dai consorzi indicati nell'articolo 4;
  • 3)da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Testo vigente dal 21 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art8 · fonte su Normattiva