La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata:
- 1)dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
- 2)dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3)da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Testo vigente dal 21 dicembre 1985
