Norme

Art. 2

Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' fissato in:

  • a)quarantuno unita', con decorrenza 1° gennaio 1982, di seguito alle promozioni disposte dal precedente articolo 1. A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in uno dei quadri indicati all'articolo 1, nonche' dei capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1981;
  • b)trentasei unita', con decorrenza 31 dicembre 1982. A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro per le promozioni da conferire ai sensi della precedente lettera a), nonche' dei capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1982.

Testo vigente dal 26 aprile 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-04-21;124~art2 · fonte su Normattiva