Art. 3
Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' fissato in: cinquanta unita', per l'anno 1983; quarantaquattro unita', per l'anno 1984; ventisette unita', per l'anno 1985. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate, in modo da comprendervi i capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonche' i capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.
Testo vigente dal 26 aprile 1983
