Norme

Art. 8

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-21;124~art8 · fonte su Normattiva