All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-10;271~art4 · fonte su Normattiva