Norme

Art. 4

La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:

  • a)alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
  • b)alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
  • c)alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000;
  • d)ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Testo vigente dal 27 gennaio 1953

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;4~art4 · fonte del testo