Norme
Art. 4
La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:
- a)alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
- b)alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- c)alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000;
- d)ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Testo vigente dal 27 gennaio 1953
