Gli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, nel determinare una diversità di trattamento, ai fini della liquidazione della indennità di anzianità, tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa attività lavorativa giornaliera presso più datori di lavoro, ma inferiore per ogni singolo alle quattro ore, non contrastano con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., non potendo considerarsi illogica o irragionevole la scelta del legislatore di tenere conto, ai fini della disciplina dei vari aspetti del rapporto, della qualità ed entità della prestazione in concreto, senza peraltro escludere il diritto del lavoratore, che abbia prestato la sua opera per meno di quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennità di anzianità. Ne' l'incostituzionalità può ravvisarsi nel non consentire, la disciplina in esame, il cumulo delle prestazioni presso datori di lavoro diversi, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, poiché in tale ipotesi ogni datore verrebbe gravato delle conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro datore pur non essendo la pluralità di rapporti in alcun modo connessa. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 36 Cost., va rilevato che tale norma si riferisce al rapporto di scambio tra singolo datore e prestatore: nessun condizionamento può discendere a carico del datore per il fatto che il medesimo lavoratore sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.
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