La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 585/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzion…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 14 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 27/1976

    Questione infondata
    19 febbraio 1976

    Gli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, nel determinare una diversità di trattamento, ai fini della liquidazione della indennità di anzianità, tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa attività lavorativa giornaliera presso più datori di lavoro, ma inferiore per ogni singolo alle quattro ore, non contrastano con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., non potendo considerarsi illogica o irragionevole la scelta del legislatore di tenere conto, ai fini della disciplina dei vari aspetti del rapporto, della qualità ed entità della prestazione in concreto, senza peraltro escludere il diritto del lavoratore, che abbia prestato la sua opera per meno di quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennità di anzianità. Ne' l'incostituzionalità può ravvisarsi nel non consentire, la disciplina in esame, il cumulo delle prestazioni presso datori di lavoro diversi, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, poiché in tale ipotesi ogni datore verrebbe gravato delle conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro datore pur non essendo la pluralità di rapporti in alcun modo connessa. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 36 Cost., va rilevato che tale norma si riferisce al rapporto di scambio tra singolo datore e prestatore: nessun condizionamento può discendere a carico del datore per il fatto che il medesimo lavoratore sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico · Art. 17 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art1 · fonte del testo