Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1964 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte.
tolto: Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 settembre 1960, n. 1079, completavano l'orario di servizio nei ginnasi e negli istituti medi di secondo grado, possono essere utilizzati, per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali nelle classi dei ginnasi, nella prima classe dei licei scientifici, nel primo biennio degli istituti magistrali, o negli istituti tecnici, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla prima lingua.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-07-06;634~artunico · fonte del testo