Norme

Art. unico

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Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale della stessa o di altra Provincia, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza. Il trasferimento verra' disposto sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-02-05;15~artunico · fonte del testo