Norme
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.
Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012
