Norme

Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianita' di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-14;57~art2 · fonte su Normattiva