Norme
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
In corrispondenza del numero degli appuntati e delle guardie che, dopo la ricostruzione della carriera, saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di appuntato e di guardia del ruolo ordinario.
Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012
