Art. 6
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 6 giugno 2012
