Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1971 al 9 ottobre 2010. 476 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonche' sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica militare, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali del ruolo naviganti sono reclutati dagli allievi dei corsi di istruzione di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa che abbiano conseguito il brevetto di pilota militare. Sono ammessi a detti corsi i giovani che:
tolto: 1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo alla data stabilita dal relativo bando;
tolto: 2) siano riuniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
tolto: 3) posseggano i requisiti fisici e quelli psico-attitudinali necessari per esercitare la navigazione aerea in qualita' di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'Aeronautica militare;
tolto: 4) risultino di buona condotta morale e civile;
tolto: 5) si impegnino a contrarre, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni sei a decorrere dalla data d'inizio del corso di istruzione di pilotaggio. Possono anche concorrere all'ammissione ai corsi di istruzione di cui al primo comma, oltre ai giovani in servizio di leva presso l'Aeronautica, quelli che adempiano tale obbligo presso altre forze armate o che lo abbiano gia' assolto; per i giovani incorporati in altre forze armate l'ammissione resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza. Possono concorrere all'ammissione agli stessi corsi di istruzione anche i militari vincolati a ferme speciali, purche' ottengano, se appartenenti ad altre forze armate, il nulla osta dalla rispettiva forza armata; l'ammissione ai corsi resta subordinata al proscioglimento dalla ferma precedentemente contratta. Il servizio militare comunque gia' prestato non e' utile ai fini del compimento della ferma di sei anni che i giovani contraggono all'atto dell'ammissione ai corsi. Nella durata delle ferme contratte non e' computato il tempo eventualmente trascorso in licenza straordinaria senza assegni. Il numero massimo dei sergenti piloti da reclutare ai sensi delle disposizioni dei precedenti commi viene stabilito annualmente dal Ministero della difesa nello ambito dei posti vacanti nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria o rafferma dell'Aeronautica determinata con la legge di bilancio";
tolto: b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "Gli allievi che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare o che, pur avendole superate, non siano dichiarati idonei al grado di sergente, cessano dalla qualita' di allievi piloti e sono tenuti a completare la ferma di leva nella categoria governo. Il periodo di tempo comunque trascorso alle armi in qualita' di allievo sottufficiale pilota o di militare precedentemente vincolato a ferma speciale e' considerato utile agli effetti del compimento del servizio di leva";
tolto: c) sono abrogati gli articoli 23, 27, 28 e 29.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1971-05-11;421~art2 · fonte del testo