Le disposizioni (artt. 1-3) della legge n. 892 del 1984, relative al diritto a conseguire la titolarita` di farmacie rurali, gestite in via provvisoria, per un triennio (dall'entrata in vigore della predetta legge), costituiscono una disciplina in se` compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione: pertanto, sia strutturalmente sia sostanzialmente, esse ne` si configurano come norme di principio ne` quali espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, la disciplina in questione, alla verifica della sua legittimita` costituzionale, appare giustificata in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge, considerato che l'apprezzamento di tale interesse, operato dal legislatore, risulta tutt'altro che irragionevole o pretestuoso e in evidente connessione con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali o provinciali). (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevate in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, St. T.A.A. e agli artt. 117 e 118 Cost. dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Toscana, per violazione della rispettiva autonomia legislativa concorrente e amministrativa costituzionalmente garantita dai menzionati articoli). - S. nn. 153/1985, 83/1982 (relativamente alle norme di principio) - S. nn. 39/1971, 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987 (relati- vamente alla funzione di indirizzo e coordinamento).
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali