Norme

Art. 2

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Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi resesi vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 17 novembre 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1988

    Illegittimità dichiarata
    18 febbraio 1988

    Le disposizioni (artt. 1-3) della legge n. 892 del 1984, relative al diritto a conseguire la titolarita` di farmacie rurali, gestite in via provvisoria, per un triennio (dall'entrata in vigore della predetta legge), costituiscono una disciplina in se` compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione: pertanto, sia strutturalmente sia sostanzialmente, esse ne` si configurano come norme di principio ne` quali espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, la disciplina in questione, alla verifica della sua legittimita` costituzionale, appare giustificata in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge, considerato che l'apprezzamento di tale interesse, operato dal legislatore, risulta tutt'altro che irragionevole o pretestuoso e in evidente connessione con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali o provinciali). (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevate in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, St. T.A.A. e agli artt. 117 e 118 Cost. dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Toscana, per violazione della rispettiva autonomia legislativa concorrente e amministrativa costituzionalmente garantita dai menzionati articoli). - S. nn. 153/1985, 83/1982 (relativamente alle norme di principio) - S. nn. 39/1971, 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987 (relati- vamente alla funzione di indirizzo e coordinamento).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;892~art2 · fonte su Normattiva