Norme

Art. 1

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Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova di idoneita', nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianita' maturata. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine di presentazione delle domande di inquadramento, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova di idoneita' di cui al comma 1 che dovranno corrispondere a quelli previsti per l'accesso in via ordinaria ai rispettivi profili professionali.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;387~art1 · fonte su Normattiva