Norme

Art. 1

I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La nomina e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge.

Testo vigente dal 23 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-19;56~art1 · fonte su Normattiva