Art. 14 — S a n a t o r i a
I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 e' continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi prestati, in qualita' di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non superiori ad un semestre, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Testo vigente dal 16 novembre 1991
