Art. 6 — Decorrenza dei benefici accessori
Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, gli assegni stessi, concorrendo le condizioni di legge, sono concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico gia' conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di notifica del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico, anche quando si tratti di provvedimenti che dispongono piu' favorevoli assegnazioni tabellari. La presente disposizione si applica anche ai casi eventualmente gia' definiti in modo difforme; per tali casi la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari adotta il nuovo piu' favorevole provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.
Testo vigente dal 19 agosto 1991
