Norme
Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1992 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1992 al 2 febbraio 2012
