Norme

Art. 1

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Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1992 al 2 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;102~art1 · fonte su Normattiva