Norme

Art. 1

La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

Testo vigente dal 7 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;92~art1 · fonte su Normattiva