Art. 1
La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.
Testo vigente dal 7 febbraio 1994
