Norme

Art. 7

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 e' applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 12 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;320~art7 · fonte su Normattiva