Norme
Art. 4
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
- a)le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
- b)i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
- c)i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- d)il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
- e)gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
- f)le modalita' per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 12 novembre 1990
