Norme

Art. 4

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

  • a)le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
  • b)i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
  • c)i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
  • d)il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
  • e)gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
  • f)le modalita' per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 12 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;320~art4 · fonte su Normattiva