Norme

Art. 2

Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Testo vigente dal 21 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-12-19;696~art2 · fonte su Normattiva