Art. 1
Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
Abrogato dal 26 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
Abrogato dal 26 giugno 2012
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Gli interventi finanziari destinati a favorire la produzione industriale, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi, rispondono ad un interesse nazionale e costituiscono normazione generale sulla programmazione economica, e non ledono pertanto la competenza provinciale, ne' la sua autonomia finanziaria (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983 n.696 proposta dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 17, 78 e 79 dello Statuto T.A.A. e alle relative norme di attuazione, di cui al D.P.R. 31 luglio 1978 n.1017)
Art. 1 Norme
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1983
urn:nir:stato:legge:1983-12-19;696~art1 · fonte su Normattiva