Norme

Art. 8

Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 65.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 100.000 Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 60.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 85.000. A decorrere dal 1 luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale. Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;780~art8 · fonte su Normattiva