Norme

Art. 9

Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura con grado di inabilita' dal 50 al 59 per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, e' riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni nella misura di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;780~art9 · fonte su Normattiva