Art. 2
[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[2]La presente legge, munita del sigillo, dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 luglio 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - JERVOLINO - ANDREOTTI - TREMELLONI - COLOMBO
[6]Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 2 agosto 1965
