Art. 33 — Entrata in vigore
[1]La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 febbraio 1973
[4]LEONE ANDREOTTI - COPPO - MALAGODI - BOZZI - LUPIS
[5]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 15 marzo 1973
