Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, valide per gli anni scolastici 1983-84 e 1984-85, conservano validita' anche per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87, in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al predetto personale. E' parimenti prorogata, per i medesimi anni scolastici, la validita' delle graduatorie di circolo o di istituto.

Testo vigente dal 11 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-05;251~art1 · fonte su Normattiva