I nuovi profili professionali relativi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, hanno effetto dall'anno scolastico 1985-86. Nei concorsi da bandire in prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, sia per l'ammissione ai ruoli della soppressa carriera di concetto sia per l'ammissione ai ruoli delle soppresse carriere esecutive ed ausiliarie, restano validi, in via transitoria, i titoli di studio previsti, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Testo vigente dal 11 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-05;251~art2 · fonte su Normattiva