Art. 2 — Utilizzazione dei fonogrammi
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L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, oltre alla liquidazione dello stesso, puo' essere disposta la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire dieci milioni.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 29 aprile 2003
