Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1992 al 1 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e' costituito l'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonche' l'attivita' di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 1 luglio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;93~art4 · fonte su Normattiva