Art. 5 — Diritti degli artisti interpreti o esecutori
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Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1› settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 3, comma 5, della presente legge sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed erogazione dei compensi. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 29 aprile 2003
