Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 14 — Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni

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Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1› giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 17 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art14 · fonte su Normattiva