Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 11 — Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con piena conoscenza della lingua slovena". Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalita' operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena". Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e' ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e' aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo puo' essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonche' a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art11 · fonte su Normattiva