Art. 12 — Disposizioni per la provincia di Udine
Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa comprendera' anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali e' compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalita' di svolgimento delle suddette attivita' curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche' i criteri di valutazione degli alunni e le modalita' d'impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza. Nelle scuole secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attivita' curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualita' del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 e' prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalita' operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 8 marzo 2001
