Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 2 — Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

  • a)il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
  • b)il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
  • c)la necessita' di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
  • d)la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art2 · fonte su Normattiva