Art. 5
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L'art. 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e' sostituito dal seguente: "Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia un ispettore generale, preposto all'Ufficio, e ventiquattro impiegati appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali non oltre sei della carriera direttiva, sei della carriera di concetto, dieci della carriera esecutiva e due di quella ausiliaria. Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia".
Testo in vigore dal 27 luglio 1957 al 25 agosto 1961
