Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'art. 1 della cennata legge 6 agosto 1926, numero 1365, conseguendovi l'idoneita'.

Testo vigente dal 3 febbraio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;64~art1 · fonte del testo