Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art11 · fonte su Normattiva