Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-sexies (Ignoranza dell'eta' della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 322/2007

    Questione inammissibile
    24 luglio 2007

    È inammissibile, nonostante la correttezza delle premesse argomentative, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 609- sexies c.p.p., secondo cui l'autore di atti sessuali con minore infraquattordicenne non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. La mancata verifica della possibilità di un'interpretazione secundum constitutionem della norma impugnata e l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla rilevanza, quali cause dell'evocata inammissibilità, costituiscono il riflesso del salto logico compiuto dal giudice a quo nella formulazione della questione. È vero, infatti, che, da un lato, poiché l'intero disvalore della fattispecie tipica ruota intorno all'elemento dell'età dell'offeso (minore di quattordici anni), tale elemento deve poter essere collegato all'agente anche dal punto di vista soggettivo, e che, d'altro lato, il principio di colpevolezza non può essere totalmente sacrificato in nome di una più efficace tutela penale di altri valori di rango costituzionale (in questo caso l'intangibilità sessuale di soggetti considerati, in ragione dell'età, incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti sessuali e particolarmente esposti ad abusi). Tuttavia è vero anche che la richiesta eliminazione dell'art. 609- sexies avrebbe l'effetto di rendere applicabili all'età infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore di cui agli artt. 43 e 47 c.p.p., cosicché l'errore sull'età, dovendo essa rientrare nella componente rappresentativa del dolo, scuserebbe anche se colposo. La norma censurata potrebbe, semmai, ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non per il mero fatto di derogare agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età. - Sul principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., v., citate, sentenze n. 364/1988 e n. 61/1995.

    Art. 609-sexies c.p. · Art. 27 cost. · Art. 7 Norme contro la violenza sessuale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art7 · fonte su Normattiva