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Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori possono essere nominati, previo apposito esperimento annuale e nel limite di un quinto dei porti previsti per il grado di maresciallo maggiore dal relativo organico, alle seguenti cariche speciali: comandante di sezione o di squadriglia del naviglio avente alla dipendenza unita' di crociera; comandante di plotone presso la Legione allievi; capo scrivano presso gli uffici del Comando generale, dei Comandi di zona, dei Comandi delle legioni territoriali, della Accademia e Scuola di applicazione, della Scuola sottufficiali, della Legione allievi e dei Comandi di circolo. Le nomine alle cariche speciali suddette non possono superare ogni anno il numero di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 10 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art16 · fonte del testo