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All'esperimento di cui al precedente articolo sono ammessi a domanda, su parere favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che contino cinque anni di grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per gli aiutanti di battaglia i predetti cinque anni di grado sono ridotti del periodo corrispondente all'anzianita' da essi eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore. L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio sull'esperimento e' devoluto ad una Commissione di ufficiali del Corpo nominata dal comandante generale e presieduta dal generale di divisione comandante in secondo, o, in sua vece, da un generale di brigata comandante di zona, la quale decide sulla idoneita' alla nomina.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 10 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art17 · fonte del testo