Norme di accesso alla dirigenza statale
Art. 10 — Istituto centrale di statistica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993
