Norme di accesso alla dirigenza statale

Art. 10 — Istituto centrale di statistica

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L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;301~art10 · fonte su Normattiva