Norme di accesso alla dirigenza statale

Art. 4 — Seminari di informazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →

I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la piu' razionale organizzazione in termini di economicita', oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;301~art4 · fonte su Normattiva