Art. 7 — Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche
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Per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali nominato nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuita' negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.
Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993
